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COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRI DISABILI

COMPARTECIPAZIONE RETTE DEI CENTRI DIURNI DISABILI
(Centri Socio Educativi – CSE , Servizi Formazione Autonomie – SFA, Centro Diurni Disabili – CDD).


Da alcuni anni quasi tutti gli Enti locali chiedono alle famiglie di ragazzi disabili la compartecipazione del costo dei servizi socio-educativi, la regolamentazione di tale compartecipazione è demandato ai REGOLAMENTI DEI SERVIZI SOCIALI stilati da parte degli UFFICI DI PIANO, organismi che raggruppano più comuni (DISTRETTO) e che curano i rapporti tra soggetti pubblici (Comuni, ASL, ecc.) e privati (Centri Socio Educativi, ecc.) nel contesto sociale territoriale.

REGOLAMENTI SERVIZI SOCIALI UFFICI DI PIANO

Ogni Ufficio di Piano ha adottato un proprio regolamento che in quasi tutti i distretti è pubblicato ed è possibile scaricare dai singoli siti web. Esso come detto in precedenza disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti al Distretto.

Secondo quanto riferito da Ledha Lombardia, recentemente il Tar di Milano è intervenuto in merito alla complessa questione della compartecipazione al costo dei servizi sociali e socio-sanitari ed in ben 13 casi con sentenze che hanno ritenuto illegittimi, in quanto contrari alla legge, i regolamenti che disciplinavano i criteri di accesso ai servizi. Le controversie hanno riguardato il Comune di Milano, Varese, Pavia, Cinisello B., Vimercate, Castiglione Olona, Oggiona con S.Stefano, Grosio, Binago, Tirano e Locate Varesino.

In quasi tutti i casi affrontati dal Tar Milano, i ricorsi sono stati presentati da familiari di persone con grave disabilità beneficiari di servizi sociali e socio-sanitari sia diurni che residenziali.
I servizi coinvolti sono stati i Centri Socio Educativi (CSE), Centri Diurni per Disabili (CDD), ecc.
Tutti i ricorrenti, a prescindere dal tipo di servizio di cui beneficiava il loro familiare, si sono trovati costretti a rivolgersi alla magistratura per arrestare una prassi purtroppo molto diffusa nei nostri distretti territoriali, quella di chiedere e pretendere il pagamento delle rette ai familiari della persona con disabilità, anziché chiederla direttamente e solo alla persona con disabilità beneficiaria del servizio.
Nei loro ricorsi i familiari dei beneficiari dei servizi hanno chiesto l'annullamento degli atti con i quali gli enti locali periodicamente chiedevano loro una partecipazione al costo, che con il tempo era diventata sempre più insostenibile, anche perché calcolata senza tenere conto della regola che impone di tenere conto solo della situazione economica del singolo beneficiario.

I CONCETTI BASE SENTENZA TAR LOMBARDIA

  • I regolamenti devono essere chiari ed oggettivi;

  • Le richieste di compartecipazione alla spesa devono essere ragionevoli;

  • Deve essere applicato l’ISEE sociosanitario a tutta la filiera dei servizi per le persone con disabilità;

  • Devono essere previste soglie di esenzione per le persone con disabilità con ISEE uguale o inferiore a 6mila euro;

  • La retta sociale deve essere onnicomprensiva di tutti i costi, compresi quelli accessori quali mensa e trasporto.

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