ISEE

  • COS'E' L'ISEE

    L’I.S.E.E. introdotto con la legge 449 del 1997 è l’indicatore sintetico del reddito familiare che viene utilizzato per determinare il quantum di partecipazione alla spesa per le prestazioni sociali dovuto da ciascun cittadino.
    Esso costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate. È in pratica la “carta di identità” economica del nucleo familiare, cioè di tutte le persone riportate sul cosiddetto “stato di famiglia” che risultano essere coabitanti presso una determinata abitazione.

  • A COSA SERVE

    Serve a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, considerando - salvo alcune eccezioni - tutte le voci di “ricchezza” attribuibili a quel medesimo nucleo, come le proprietà immobiliari, le rendite finanziarie, i redditi vari, ecc.
    Esso è lo strumento con il quale si verifica se una famiglia ha diritto o meno a determinati sussidi, benefici, agevolazioni in base alla propria condizione economica. Ricorrendo a qualche esempio pratico, l’ISEE va fatto ogni volta che si desidera ottenere:

    • sconti sulle bollette del gas, dell’acqua o dell’energia elettrica (cioè i cosiddetti bonus sociali);
    • sconti sul canone Telecom e Canone RAI;
    • sconti sui trasporti pubblici
    • sconti sulle tasse universitarie;
    • agevolazioni per invalidi;

    Le casistiche sono innumerevoli. Spesso le prestazioni per cui si richiede l’ISEE non sono nazionali ma locali, quindi anche le informazioni e i requisiti di accesso possono cambiare da Comune a Comune e dipendono dal nucleo, dal luogo e dalla singola prestazione richiesta. Ovviamente non è detto che la famiglia, pur essendo in possesso dell’ISEE, abbia poi diritto alla prestazione

  • DA COSA SI COMPONE

    L’ISEE non corrisponde mai ad una fredda somma numerica, ma è il risultato di un intreccio di variabili (come la quantità di persone all’interno del nucleo familiare o l’eventuale presenza di disabili/invalidi); quindi, lo stesso identico livello di ricchezza associato a due famiglie completamente diverse, avrà due pesi altrettanto diversi, producendo quindi due indicatori differenti.
    Gli elementi che concorrono alla formazione dell’indicatore sono, secondo il decreto:

    • il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione di due anni antecedenti (2019);
    • Patrimonio mobiliare (conti correnti, deposito titoli ecc);
    • Patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a tutti gli appartenenti del nucleo familiare);
    • Nucleo familiare (composizione e caratteristiche):
    1. presenza nel nucleo di figli minori con un solo genitore; 
    2. presenza di soggetti con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalidità superiore al 66%;
    3. presenza di figli minori ed entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa). 
  • COME SI CALCOLA

    L’ISEE viene calcolato sulla base dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU – DOCUMENTO DA COMPILARE PER RICHIEDERE L’ISEE) e resta valido fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui è stata presentata la DSU. Ad oggi tutti i dati sono conservati nell’Archivio Nazionale ISEE gestito dall’INPS e resi disponibili agli Enti erogatori ed Amministrazioni per eventuali controlli ed accertamenti che possono essere eseguiti tramite la Guardia di Finanza.

  • CHI PUO' FARLO

    Possono fare l’ISEE tutti i cittadini residenti in Italia che desiderano accedere a prestazioni sociali, agevolazioni, o bonus vari.

  • LE TIPOLOGIE

    Oltre all’ISEE “standard” o “ordinario”, le tipologie variano a seconda della prestazione richiesta, e ciascuna può assumere modalità di calcolo differenti:

    • ISEE Università, per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
    • ISEE Sociosanitario (RISTRETTO), per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti o per i ricoveri in residenze socio-sanitarie protette;
    • ISEE Minorenni, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

ISEE SOCIO SANITARIO

  • QUANDO SI APPLICA

    IL DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 5 dicembre 2013, n. 159 all’art. 6 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, recita: “Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2 (il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, ecc…”
    In sostanza per le persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti ed i soggetti con handicap in situazione di gravità è previsto che, in caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie si debba tener conto solo della loro condizione economica e non quella dei loro familiari

  • COME SI CALCOLA

    L’ISEE socio-sanitario prevede che nella fase di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) standard che si dichiari un NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO CHE:

    • COMPRENDE SOLO il soggetto disabile e i suoi familiari più prossimi (CONIUGE DEL DISABILE ED EVENTUALI FIGLI DEL DISABILE).
    • NON COMPRENDE altri eventuali membri presenti nello stato di famiglia, quindi vengono esclusi dal calcolo GENITORI DEL DISABILE O FRATELLI DEL DISABILE.

    PER IL CALCOLO DELL’ISEE I CENTRI SOCIO-EDUCATIVI SONO ASSIMILABILI ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE?
    Ai fini del calcolo dell’Isee rientrano nell’ambito delle prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria anche attività che, esulando dalla definizione di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, potrebbero anche essere inquadrate in un ambito socio – assistenziale. Sentenza del T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 20/02/2017, n.425.
    QUINDI CSE E SFA SONO PRESTAZIONI DI CARATTERE SOCIO-SANITARIA

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